Informazioni che faticano a trovare spazio

Berlusconi e i blog, come contrastarli. La ricerca in uno studio della Presidenza

Il governo Berlusconi e i blog. Scoperto il web ecco l’entourage berlusconiano correre a cercare di capire. E a ipotizzare le risposte, diciamo repressive.

Il documento che segue è tratto da una nuova rivista del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, “Crimes & Computers”, oltre 250 pagine presentate dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Paolo Bonaiuti, con interventi di Mauro Masi, Vice Segretario generale e Capo del dipartimento per l’informazione e l’Editoria, il magistrato Dr. Stefano Dambruoso, l’Avvocato Salvatore Lo Giudice. Spicca la particolare attenzione alla cosidetta diffamazione, tradotto in parole povere alla possibilità di querela che in Italia è territorio piuttosto garantito per chiunque si ritenga offeso.

Come spiega Bonaiuti, si tratta di ragionare sui cambiamenti a cui il diritto è costretto dalle nuove tecnologie. Dalla pirateria informatica, alla pornopedofilia, fino al terrorismo islamico.

Il capitolo che abbiamo scelto è quello scritto dall’Avvocato Lo Giudice, a proposito della diffamazione a mezzo internet. Cioè sulle problematiche che l’informazione via web pone sul tema di quella che una volta era solo l’offesa a mezzo stampa.

Tratto da “Crimes & Computers (Delitti e Computers)” del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio

DIRITTI, DELITTI E TECNOLOGIA: LA DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET
di Salvatore Lo Giudice

L’accesso alle nuove tecnologie digitali segna una svolta epocale nella trasformazione del diritto. L’informatica e la telematica incidono così in profondità il fenomeno giuridico da potersi condividere, senza alcuna enfasi, la definizione di “diritto dell’era digitale”.

L’evoluzione della scienza giuridica del resto coincide sempre con l’evoluzione dei mezzi espressivi e delle relative tecnologie, ivi compreso il linguaggio (tecnologia del pensiero): dall’introduzione dei caratteri a stampa a internet, quel “concilio permanente di grandi spiriti” di cui parlò Michelet ha moltiplicato la forza di diffusione delle idee acquisendo un’incomparabile capacità di penetrazione e di irradiazione in grado di modificare radicalmente i rapporti tra gli uomini e di rivoluzionare le regole del diritto.

La disponibilità dello strumento più potente di cui abbia disposto la civiltà occidentale per raccogliere e diffondere il pensiero, sostanzialmente affrancato dai tradizionali limiti spaziali, dunque, stravolge i contenuti delle posizioni giuridiche tutelate nell’ambito dell’indissolubile rapporto diritto-tecnologia, introducendo il tema dei delitti commessi attraverso la rete telematica e, segnatamente, del delitto di “diffamazione a mezzo internet”, cui sono dedicate le seguenti riflessioni. Laddove la peculiarità del medium rende estremamente complessa la riconducibilità delle condotte concretamente attuabili con tale mezzo a quelle descritte dal sistema normativo vigente e ad ambiti spaziali e temporali ben definiti.

E’ pertanto lecito chiedersi: se hardware, software e reti telematiche non sono “più tecnologia” di quanto siano tecnologia la carta la penna o lo stesso linguaggio, può l’offesa a mezzo internet considerarsi “meno reato” di quella a mezzo stampa?

L’immissione nella rete telematica di un messaggio diffamatorio attraverso una pagina web, infatti, può senza dubbio integrare la fattispecie criminosa prevista dall’art. 595 c.p.. Tuttavia, anticipando il tema sviluppato in queste pagine, l’impossibilità di estendere analogicamente la disciplina penalistica della legge sulla stampa e della normativa sul sistema radiotelevisivo pare oggi confinare la diffamazione via internet nell’ipotesi delittuosa “minore” di cui al comma terzo dell’art. 595 c.p., vale a dire nell’ipotesi di diffamazione aggravata per l’utilizzo di un “mezzo di pubblicità”. Con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio previsto per la lesione alla reputazione altrui attraverso la rete telematica risulta sensibilmente diverso e più mite rispetto alla punizione del medesimo fatto perpetrato con il mezzo della stampa o televisivo.

Nonostante gli sforzi interpretativi di parte della dottrina e della giurisprudenza, la diffamazione telematica e la diffamazione commessa con i più tradizionali mezzi di comunicazione di massa appaiono, dunque, sul piano processuale realtà del tutto distinte, mentre all’interprete si pongono nuove problematiche connesse alla peculiarità del mezzo di comunicazione utilizzato.

Sotto un primo profilo, infatti, è subito emerso che la struttura della rete, nella quale entrano in gioco una pluralità di soggetti distinti non sempre (rectius quasi mai) siti nel territorio di un medesimo Stato, è tale per cui l’immissione di un messaggio può avvenire attraverso un server non localizzato in Italia.

Sul fatto diffamatorio in tal modo perpetrato si pone così la prima, pregiudiziale questione della giurisdizione del giudice italiano, risolta dalla Corte di legittimità con la nota decisione n. 4741/2000, sulla base della quale possono ritenersi superate le iniziali titubanze della giurisprudenza di merito, determinate da una non corretta esegesi della norma incriminatrice di fronte all’avvento delle tecnologie informatiche.

Nell’ambito di un’indagine avente ad oggetto la pubblicazione di messaggi diffamatori diffusi in rete attraverso un server straniero, il pubblico ministero originariamente aveva disposto il sequestro preventivo dei siti oggetto di querela. Il giudice per le indagini preliminari negava però il provvedimento di convalida “nel merito”, assumendo l’insussistenza del fumus commissi delicti ed evidenziando, in ogni caso, le difficoltà di ordine pratico connesse al mantenimento del vincolo; a sua volta, il tribunale del riesame, su appello del pubblico ministero, pur ravvisando il fumus del delitto contestato, rigettava l’impugnazione dichiarando il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana. Ad avviso del tribunale, il reato di diffamazione doveva ritenersi consumato al di fuori del territorio nazionale poiché i siti oggetto di indagine risultavano pubblicati all’estero dove si esauriva la condotta punibile.

Intervenendo in tema di giurisdizione italiana sul fatto diffamatorio telematico, la Corte di Cassazione offre così all’interprete una dettagliata analisi del delitto di diffamazione, approfondendo – in particolare – le peculiarità della sua commissione attraverso internet.

Perno della motivazione del giudice di legittimità è la natura di reato d’evento della diffamazione, riconosciuta nei numerosi precedenti citati in motivazione, oltre che dalla dottrina maggioritaria. Dove per evento deve intendersi la percezione dell’espressione offensiva da parte di soggetti terzi all’autore. Ed è in tale momento, ben differenziato nel caso di internet dalla fase della diffusione, che va individuato il momento consumativo del reato di diffamazione.

Alla luce di tali principi, in applicazione dell’art. 6 c.p. e della sottesa teoria dell’ubiquità, la Corte di Cassazione ha potuto affermare la giurisdizione del giudice procedente poiché nonostante l’iter criminis fosse iniziato all’estero (con l’immissione del messaggio in rete) l’evento della percezione si era verificato, nel caso di specie, nel territorio dello Stato italiano.

Un primo punto fermo, dunque, può dirsi raggiunto nel percorso interpretativo che tende ad avvicinare la diffamazione via internet alle ipotesi delittuose finora trattate nelle aule giudiziarie: la rete telematica non costituisce ostacolo alla potestà punitiva del giudice nazionale quando il fatto diffamatorio sia percepito, nel senso sopra chiarito, nel nostro Paese.

Ma una volta stabilito che il giudice italiano può conoscere del delitto commesso via internet, la natura di reato d’evento della diffamazione e l’individuazione della sua consumazione nel momento della “percezione” dell’offesa da parte di soggetti terzi all’autore (e alla vittima), implicano, in assenza di specifiche normative, ulteriori non certo marginali problematiche finora risolte sul paradigma del delitto a mezzo stampa o televisivo.

Anzitutto, in tema di competenza per territorio, il giudice competente a conoscere della diffamazione on line non potrà che essere quello in cui si è verificato l’evento nel senso specificato dalla Suprema Corte.

In secondo luogo, il divario temporale (a volte particolarmente significativo) tra l’immissione in rete del messaggio offensivo e la percezione che consuma il reato, renderebbe ipotizzabile il tentativo e il reato impossibile qualora, da un lato, nessun navigatore accedesse alla pagina web contenente l’offesa, dall’altro, non riuscisse l’immissione in rete per l’inidoneità dell’azione.

Principi, quelli offerti dalla decisione della Corte di Cassazione, che certamente non possono revocarsi in dubbio, poiché la natura e la struttura della diffamazione non muta sol perché è diverso il mezzo con cui viene perpetrata, ma che nella corretta applicazione pratica evidenziano la sproporzione della reazione dell’ordinamento, a parità di diffusione e gravità dell’offesa, della condotta diffamatoria telematica rispetto a quella perpetrata con il mezzo della stampa o televisivo. Quasi che, appunto, la diffamazione in internet costituisse un minus rispetto alla medesima condotta perpetrata con i mezzi tradizionali.

Posto che la diffamazione via internet può dirsi consumata nel momento e nel luogo in cui soggetti estranei all’autore e alla persona offesa percepiscano il messaggio vulnerante, appare evidente che quando non si raggiunga la prova della percezione del messaggio vulnerante da parte di soggetti estranei all’autore e alla persona offesa (e la condotta resti processualmente nota esclusivamente per quanto da quest’ultima riferito) la punibilità dell’autore dunque non dovrebbe superare la soglia del tentativo.

D’altro canto, anche la competenza territoriale, per la stampa individuata attraverso la presunzione del luogo di prima diffusione, seguirà l’eventuale “scoperta” dei collegamenti di terzi al sito incriminato che possono essere realizzati in luogo diverso rispetto a quello in cui la stessa operazione è effettuata dalla persona offesa.

Ancora, stante la varietà di struttura e natura delle pagine web che possono contenere messaggi potenzialmente lesivi dell’altrui reputazione (si pensi alle pagine on-line dei maggiori quotidiani nazionali, ai siti gestiti da personaggi pubblici ben noti e individuati, certamente diversi rispetto a siti sostanzialmente anonimi in cui chiunque è ammesso ad inserire un proprio messaggio) andrà concretamente risolto, caso per caso, il problema della riconducibilità del messaggio pubblicato al presunto autore.

Ma è appunto sul piano delle conseguenze punitive della condotta diffamatoria che si avverte una vera e propria sproporzione tra la diffamazione “tradizionale” e quella telematica, poiché la diffamazione perpetrata a mezzo internet non può allo stato correttamente andare oltre la sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 595, comma terzo, c.p..

Ed è forse sulla scia di una comprensibile attenzione per le potenzialità diffusive e quindi lesive della diffamazione telematica, che nell’analisi delle decisioni in materia si sono registrati indebiti tentativi di automatica equiparazione della diffamazione commessa via internet con la diffamazione a mezzo stampa o televisiva, attraverso l’estensione alla prima, in via analogica, e perciò vietata, della disciplina dettata dalla legge sulla stampa e dalla normativa sul sistema radiotelevisivo.

Emblematico il caso deciso dal giudice dell’udienza preliminare di Oristano in cui il pubblico ministero, nell’elevare l’accusa di diffamazione per le affermazioni apparse su un sito internet, ha contestato non solo l’aggravante di cui all’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ma anche quella diversa di cui all’art. 30 della legge 6 agosto 1990, n.223.

Nella motivazione della decisione assolutoria “nel merito” degli imputati, il giudice si premura di procedere alla “riqualificazione giuridica della fattispecie oggetto dell’imputazione, espungendo i riferimenti normativi” appena citati poiché comportanti un’illegittima estensione analogica della disciplina ivi prevista.

Ma che internet non fosse in alcun modo sussumibile nella nozione di stampa, nè in quella di trasmissione televisiva, al momento delle decisioni qui citate, era già opinione condivisa dalla più attenta dottrina. Sulla scorta delle iniziative giurisprudenziali volte a consentire l’applicabilità della disciplina amministrativistica della registrazione alle c.d. testate telematiche prima dell’entrata in vigore della legge n. 62/2001, alcuni autori avevano certamente avvertito il pericolo che l’estensione della normativa sulla registrazione ai siti editoriali potesse avere quale possibile corollario l’estensione delle norme sulla responsabilità penale e già escludevano la legittimità di una tale operazione ermeneutica sulla scorta del generale principio di legalità sotto il profilo del divieto di analogia.

Sia che si parli di lacuna normativa, sia che si parli di mera disparità di trattamento, è evidente che il caso della diffamazione via internet è ancora privo di adeguata disciplina, tanto che da più parti si auspica un intervento evolutivo sulla normativa vigente da parte del legislatore, nazionale e non, che si ponga al passo con i tempi e affronti le problematiche che l’innovazione tecnologica ha ormai imposto all’attenzione degli operatori, dei consumatori e degli interpreti.

Per vero, con l’avvento della legge 7 marzo 2001, n. 62 il legislatore ha inteso mettere ordine nella vasta realtà dell’informazione sempre più multimediale imponendo l’obbligo di registrazione a tutti i prodotti editoriali, su qualsiasi supporto, diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una “testata”.

Tuttavia l’intervento non offre alcuna risposta rispetto all’esigenza di punibilità di condotte illecite perpetrate attraverso la testata telematica, quand’anche registrata. Non pare, infatti, che l’accostamento sul piano della regolamentazione amministrativa del prodotto editoriale on-line a quello cartaceo possa spiegare alcun effetto sulla disciplina penalistica della diffamazione. E ciò perché, oltre al divieto di estensione analogica nel diritto penale, l’equiparazione dei prodotti editoriali elettronici a quelli più tradizionali della stampa non può che restare confinata alle finalità di cui alla legge stessa.

Merita, pertanto, particolare apprezzamento il DDL n. 26/C e altri attualmente in discussione alle Camere, in cui è prevista espressamente l’estensione delle disposizioni della legge n. 47 del 8 febbraio 1948 ai siti internet aventi natura editoriale. Quantomeno per tali siti, quindi, caratterizzati – come detto – dalla natura editoriale, la differenza sul piano del trattamento sanzionatorio rispetto ai “colleghi” dell’inchiostro potrebbe venire meno. Con ciò, internet pare finalmente avviarsi verso una regolamentazione più vicina a quella degli altri mezzi di comunicazione di massa senza tuttavia perdere la propria indiscutibile individualità.

Nel panorama delle decisioni in materia di diffamazione on-line, meritano menzione, da ultimo, alcune decisioni adottate dai giudici di Milano che alla luce dei recenti avvenimenti di cronaca non possono certamente essere taciute.

Se da un lato, infatti, sembra ormai acquisito il principio dell’inapplicabilità in malam partem delle norme che puniscono (in maniera anacronistica e con pene elevate) la diffamazione a mezzo stampa, dall’altro le decisioni qui ricordate hanno esteso in bonam partem la normativa dettata a protezione della libera manifestazione del pensiero che vieta la sottoposizione a provvedimenti di sequestro degli stampati e degli altri mezzi di diffusione.

Il caso sottoposto ai giudici di Milano concerneva il sequestro preventivo della pagina del sito internet di un quotidiano a diffusione nazionale disposto in un primo momento dal giudice per le indagini preliminari. Con significativa inversione di tendenza, su istanza della difesa, lo stesso giudice revocava il sequestro con provvedimento confermato – in sede di appello del pubblico ministero – dal Tribunale del riesame.

La motivazione della revoca, come quella della conferma, appare imperniata sulla possibilità di estendere ad internet le norme poste a tutela della libera manifestazione del pensiero, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni, seppure risalenti nel tempo, dettate dal legislatore.

Ad avviso dei giudici, infatti, alla luce di quanto disposto dall’art. 21 della Costituzione, le norme che vietano il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni di qualsiasi stampato di cui all’editto sulla stampa del 1848, non possono interpretarsi con esclusivo riferimento al mezzo di diffusione della notizia ma – al contrario – all’oggetto della stessa, vale a dire al diritto di libera manifestazione, comunque estrinsecato, del pensiero. In altre parole, il sistema delineato dall’ordinamento a protezione della stampa, la cui ratio è appunto individuabile nella necessità di preservare la formazione democratica dell’opinione pubblica, non può non essere adattata al contesto sociale moderno, specie se le norme di riferimento, in quanto norme aperte, ne consentano l’evoluzione ermeneutica.

Benché isolate, le pronunce in questione costituiscono forse il miglior apparato argomentativo a disposizione dell’interprete e degli operatori per orientarsi nella complessa materia della fisiologia e della patologia della normativa sull’informatica e sul mondo multimediale, almeno fintanto che l’intervento del legislatore, ormai maturo, non giunga a compimento.

Il diritto sarà così ancora una volta chiamato a disciplinare l’uso delle tecnologie e al tempo stesso quelle nuove tecnologie che ne hanno propiziato l’evoluzione saranno lo strumento più efficace per perseguire l’obiettivo della creazione di nuove regole.

Una logica “binaria” perfetta che ha consentito all’uomo di affrancarsi dalla preistoria con la scrittura e la carta e che consentirà all’umanità di sopravvivere alla modernità con i digit e i bit.

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