La Finocchiaro (Pd) sogna la Bulgaria. Tutto il potere ai partiti, i movimenti esclusi dalle elezioni. Ora si capisce perché ha voluto la proroga per restare senatrice….
martedì, 21 Maggio, 2013Invece di occuparsi dei problemi reali del paese e invece di affrontare il conflitto di interessi che è un bubbone per l’Italia che cosa fa il Pd di Anna Finocchiaro e Luigi Zanda al traino? Elabora un disegno di legge liberticida che in un paese che non ne può più della partitocrazia sancisce il prepotere dei partiti nel sistema elettorale.
Cioè, secondo Anna Finocchiaro, alle elezioni potrebbero partecipare soli i partiti con tanto di statuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Sembra un editto del Re, più che un disegno di legge.
Sembra una proposta sovietica, più che una leggina elettorale.
Sembra quello che è, eliminare dalla scena politica i movimenti.
Questo è l’ultimo scherzetto antidemocratico del Pd. Il Pd pensa a queste Forche Caudine antomovimenti, il Pdl di rincalzo propone di dimezzare le pene per il concorso esterno in associazione mafiosa.
Fantastico no?
A seguire ecco la scheda sull’aborto ideato da Finocchiaro e soci: udite, udite:
Potranno partecipare alle competizioni elettorali soltanto le associazioni riconosciute con personalità giuridica e con uno statuto pubblicato in Gazzetta ufficiale. È quanto prevede un disegno di legge del Pd, primi firmatari Anna Finocchiaro e Luigi Zanda, per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici, presentato in Senato e già assegnato alla commissione Affari costituzionali. In pratica, per i Movimenti come quello di Beppe Grillo, che per defizione non hanno personalità giuridica e non sono normati, scatterebbe un divieto alla corsa elettorale. La proposta consta di nove articoli.
All’articolo 2 (‘Natura giuridica dei partiti politici’) si stabilisce che «I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361», ossia quello che ha istituito, presso le prefetture, il registro delle persone giuridiche per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato. All’articolo 6 (‘Partecipazione alle competizioni elettorali e accesso al finanziamento pubblico’) si stabilisce quindi che «l’acquisizione della personalità giuridica e la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale costituiscono condizione per poter partecipare alle competizioni elettorali».
Nella relazione del ddl si legge che le nuove norme per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione non impediranno «a una semplice associazione o movimento di fare politica, ma il mancato acquisto della personalità giuridica precluderà l’accesso al finanziamento pubblico e la partecipazione alle competizioni elettorali».
Del ddl depositato in Senato a firma Finocchiaro si era iniziato a discutere in commissione alla Camera nella scorsa legislatura con una proposta a firma dell’allora segretario Bersani. Nel marzo 2012 infatti il tema dell’attuazione della democrazia interna ai partiti si era proposto prepotentemente dopo l’esplodere dei casi Lusi (ex tesoriere della Margherita) e Belsito (ex tesoriere della Lega) dopo i quali emersero altri episodi di corruzione. La commissione Affari costituzionali della Camera, dopo l’approvazione delle norme sul dimezzamento dei rimborsi elettorali ai partiti, iniziò l’esame di varie proposte di legge sul tema della riforma della vita interna delle associazioni politiche che però si è interrotto con il termine della legislatura.
Il ddl Finocchiaro, stabilisce anche che «accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto l’elezione sotto il proprio simbolo di almeno un rappresentante nelle relative consultazioni». Quest’ultimo punto non riguarderebbe il Movimento 5 stelle che già non incassa il denaro destinato ai partiti (ma prende i fondi per i gruppi parlamentari elargiti da Camera e Senato).
Il testo è stato sottoscritto anche dai senatori del gruppo Pd Nicola Latorre, Felice Casson, Carlo Pegorer, Rita Ghedini. È stato presentato il 22 marzo scorso e assegnato alla commissione Affari costituzionali il 9 maggio. Gli statuti dei partiti politici, prevede il testo, dovranno indicare gli organismi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, gli organi di garanzia. E dovranno indicare le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito e in che modo sono assunte le decisioni che ne caratterizzano la vita: alleanze elettorali, scelta di uno schieramento e così via. Dovranno anche contenere un codice etico per gli iscritti.
Devono inoltre essere regolate le procedure di iscrizione al partito e viene istituita un’anagrafe degli iscritti sempre consultabile da ogni iscritto; il diniego dell’iscrizione deve essere motivato e contro di esso è ammesso il ricorso agli organi di garanzia. Occorrerebbe infine dotarsi di un tesoriere e di un comitato di tesoreria e procedere alla nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti. Una società di revisione esterna iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob verifica la regolare tenuta dei conti e del bilancio.
Il ddl Finocchiaro disciplina e promuove anche le elezioni primarie prevedendo che si svolgano per tutte le candidature alle cariche apicali, di governo (sindaco, presidente di regione, candidato a premier) e per la scelta dei candidati alle assemblee rappresentative quando il sistema elettorale prevede la loro elezione in collegi uninominali con formula maggioritaria.
Ci sono poi norme sull’incompatibilità in particolare tra cariche in organi di vertice del partito e incarichi o nomine in pubbliche amministrazioni e a livello istituzionale, sulla trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, sull’anagrafe patrimoniale degli eletti.
Quanto alle disposizioni per la pubblicazione dello Statuto si prevede che esso, e le eventuali modificazioni apportate allo stesso, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonchè alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
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