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“Sofferta” firma delle leggi razziali, tra una passeggiata al mare e il pranzo

Sofferta firma quella di Vittorio Emanuele II alle leggi razziali? Lo dice ora il nipote. Ma il 5 settembre del 1938 il re, suo nonno, era reduce da una passeggiatina sulla battigia del litorale della tenuta di San Rossore e tornò alla villa con i calzoni ancora arrotolati per non bagnarsi. L’umore è descritto come allegro.Firmò prima di pranzo, che come al solito si sarebbe concluso con una scaglietta di parmigiano. La firma non gli turbò l’appetito.Il decreto che firmò, il 1390, fu controfirmato dal ministro dell’educazione Giuseppe Bottai e da quello delle finanze Paolo Thaon di Revel. Con loro c’era Benito Mussolini che assistette al tutto.Se la firma fu sofferta, come dice oggi il nipote, non se ne accorsero in molti e soprattutto non lasciò segni nella scia di decreti che si susseguirono a partire dal 1381 contro gli ebrei stranieri firmato due giorni dopo, il 7 settembre. Il 5 Vittorio Emanuele aveva firmato la legge razziale sulla scuola. Com’era? Giudicate voi leggendola.
REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.VITTORIO EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONERE D’ITALIAIMPERATORE D’ETIOPIAVisto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;Udito il Consiglio dei Ministri;Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;Abbiamo decretato e decretiamo:Art. 1All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.Art. 2Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.Art. 3A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.Art. 4I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.Art. 5In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.Art. 6Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.Art. 7Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVIVITTORIO EMANUELEMussolini – Bottai – Di RevelVisto, il Guardasigilli: Solmi.Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 – Anno XVIAtti del Governo, registro 401, foglio 76 – Mancini.

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