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Approvato alla Camera un emendamento che sanziona finalmente le querele per diffamazione infondate

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Un primo passo per sanzionare anche in Italia le querele temerarie è stato fatto alla Camera ieri con l’approvazione di un emendamento per il nuovo testo di riforma del processo civile. L’emendamento è del deputato Walter Verini (Pd).

Se questo testo sarà approvato anche dal Senato avremo finalmente un minimo di deterrenza verso le querele per diffamazione che risultano infondate.

Ricordiamo che in generale l’85% delle querele contro i giornalisti viene archiviato dai giudici. Finora però chi ha presentato quelle querele che si dimostrano infondate non ha rischiato mai nulla. UIlteriore beffa per il giornalista: anche se la querela viene archiviata  il giornalista attaccato deve comunque provvedere alle proprie spese legali.

Questo problema è assai serio per tutti i giornalisti che non hanno alle loro spalle editori.

Ma ecco l’emendamento approvato ieri alla Camera dei deputati:

 

 

 

Proposta emendativa 1.700. in II Commissione in sede referente riferita al C.  2953

  1.700.

approvato

 Al comma 2, dopo la lettera   h),   inserire la seguenti:
h-bis)   
   all’articolo 96, terzo comma del codice diprocedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con malafede, condanna la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;
h-ter)   prevedere che il giudice, quando pronunciasulle spese ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile, condanna d’ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che tenga conto del valore della controversia, di importo determinato in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l’introduzione del giudizio.

I Relatori

 

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